società fiduciaria intestataria dei titoli, ne esercita i soli diritti incorporati 


 

Trib. Saluzzo, 28.06.2000, in Società, 2000, pag. 1350

 

Alla società fiduciaria, istituzionalmente esercente l'amministrazione di beni per conto  terzi,  come  tale soggetto dalla disciplina di cui alla L. 23.11.1939,  n. 1966, per effetto del trasferimento fiduciario dei titoli  azionari, non se ne trasferisce la proprietà,  che permane in capo al fiduciante, ma la sola legittimazione all'esercizio dei diritti incorporati dei titoli,  primo  tra  tutti il diritto di partecipare  all'assemblea, al fine di far valere le proprie ragioni, iscrivendo  il  trasferimento  fiduciario in proprio favore nel libro soci e depositando i titoli.

 

La società fiduciaria, non potendosi considerare  effettiva proprietaria  dei titoli a essa intestati, non può agire a tutela del diritto  di proprietà in essi incorporato intentando un'azione contro l'abuso  dell'usufruttuario riservata al nudo  proprietario  e  non  al soggetto legittimato all'esercizio dei diritti   connessi   alla   partecipazione   societaria. 

 

La società fiduciaria sarebbe legittimata a proporre l'azione di cui al c. 2, art. 1015,c.c., soltanto se documentasse di avere ricevuto in tal senso specifica autorizzazione del fiduciante.